STATUTO e CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 9
Il Consiglio Direttivo, che amministra l’Associazione  è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici elementi, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
Il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Spetta al Consiglio:

  1. 1.•Promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;

  2. 2.•Predisporre i programmi di attività da sottoporre all’Assemblea;

  3. 3.•Predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

  4. 4.•Predisporre l’ordine del giorno per le Assemblee e le relative convocazioni;

  5. 5.•Nominare i rappresentanti dell’Associazione in seno agli organismi ove tale rappresentanza sia richiesta;

  6. 6.•Proporre all’Assemblea l’eventuale motivata richiesta di espulsione dall’Associazione per inadempienza dei doveri spettanti al socio.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno un terzo dei membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’espressione di astensione si computa come voto negativo.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consesso.

ART. 10
Al Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio, spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l’Assemblea per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo,  ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 11
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 12
Il Segretario ha i seguenti compiti:

  1. 1.•svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;

  2. 2.•coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;

  3. 3.•cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione;

  4. 4.•provvede al disbrigo della corrispondenza;

  5. 5.•provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

ART. 13
Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

  1. 1.•cura la cassa dell’Associazione;

  2. 2.•effettua le relative verifiche;

  3. 3.•controlla la tenuta dei libri contabili;

  4. 4.•predispone lo schema del progetto del rendiconto preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo.

ART. 14
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio si predispone un rendiconto preventivo e consuntivo.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione negli otto giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART.15
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività elencate all’art.2 e a quelle ad esse direttamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominanti, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 16
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità.
E’ escluso in ogni caso nessun rimborso ai soci.

ART. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste in materia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Bocchini Fabio
Calzuola Fabio
Rossi Stefano
Nigro Luigi
Cippiciani Pierre
Marconi Laura
Papalini Luca
Vinti Alessio
Rossetti Davide
Lama Ciro

LE NOMINE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Bocchini Fabio

VICEPRESIDENTI

Calzuola Fabio, Rossi Stefano

SEGRETARIO

Nigro Luigi

CASSIERE

Bocchini Fabio